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Approfondimenti | 20/12/2022

Commento Normativo | Del. 603/2021/R/com: causa ostativa e mancata prescrizione degli importi fatturati

Causa ostativa: scadenza adeguamento normativo delibera 603/2021/R/com 

La delibera 603/2021/R/com pubblicata il 21 dicembre 2021 va a sostituire l'allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM modificando la modalità di rilevazione delle cause ostative alla prescrizione del credito in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Inoltre, la delibera va a modificare parzialmente i testi di:

· TIQV, Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energie Elettrica e di Gas Naurale (413/2016/R/com);

· TIMOE, Testo Integrato Morosità Elettrica (258/2015/R/com);

· TIMG,Testo Integrato Morosità Gas (ARG/gas 99/11).


I provvedimenti di tale delibera decorrono dal 
1° gennaio 2023.

Delibera 603/2021/R/com: finalità

Il presente provvedimento dispone misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali per i casi di fatturazione di importi per i settori di energia elettrica e di gas naturale riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Delibera 603/2021/R/com: ambito di applicazione

Rapporti tra venditori di energia elettrica e di gas naturale e i clienti:

· punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:

a) applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;

b) applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all’alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all’abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;

· punti di prelievo in bassa tensione:

a) da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l’alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni definite nel punto precedente;

b) per gli usi diversi da quelli previsti ai punti precedenti e diversi dalle utenze per l’illuminazione pubblica.

In riferimento a questi soggetti, la delibera indica che per il calcolo dei consumi risalenti a più di due anni deve essere utilizzato il criterio del pro-die, che distribuisce i “consumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo”.

Delibera 603/2021/R/comobblighi del venditore

Gli obblighi dei venditori in riferimento alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni si sviluppano in base allo stato della prescrizione:

·  prescrizione maturata (Articolo 3); 

·  prescrizione non maturata (Articolo 4).

Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni”.

In alternativa il venditore può anche emettere una fattura dedicata. Nella fattura in cui sono presenti questi importi la delibera impone inoltre l’obbligo di inserire una pagina aggiuntiva iniziale in cui inserire alcuni elementi:

·  un testo codificato dalla delibera (ndr testo presente in delibera) con i riferimenti normativi del caso e i recapiti utili al cliente finale per potere eccepire il pagamento di tali importi;

·  l’ammontare degli importi;

·  un format tramite il quale il cliente finale eccepire la prescrizione; 

·  un contatto del venditore, postale o telematico, al quale il cliente può recapitare i documenti necessari.

Tali importi, nell’eventualità che il cliente finale decida di non eccepire la prescrizione, possono essere pagati con qualsiasi metodo di pagamento e sono quindi esclusi dall’applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano un particolare metodo di pagamento.

Infine, nel caso in cui il venditore rinunci ad esercitare il proprio diritto di credito, questo è tenuto a comunicarlo al cliente finale specificando solamente gli importi.

Quando invece si fa riferimento a casi “di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva”.

Tale pagina deve contenere:

· un avviso testuale (ndr testo presente in delibera) che indichi la presenza di tali importi e che vada a specificare che sono presenti in virtù della presenza di cause ostative;

·  l’ammontare degli importi;

·  la motivazione della causa ostativa in riferimento alla disciplina primaria e generale di riferimento, considerando anche le disposizioni dell’Articolo 5 della presente delibera;

· un contatto del venditore, postale o telematico, tramite il quale il cliente finale può inviare un reclamo.

Anche in questo caso il venditore può rinunciare ad esercitare il proprio diritto di credito ed è comunque tenuto a comunicarlo al cliente finale specificando l’ammontare degli importi.

Delibera 603/2021/R/com: rilevazione delle cause ostative e obblighi di comunicazione del distributore

L’Articolo 5 riporta che “in caso di comunicazione di un dato di misura o di una rettifica dello stesso riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il distributore è tenuto ad indicare all’utente sua controparte se sussistano o meno cause che consentono di presumere che non sia maturata la prescrizione del diritto a ricevere il pagamento dei medesimi importi”.

Se si rilevano cause ostative alla prescrizione sul credito, il distributore è tenuto a comunicarle al venditore in modo che questo possa comunicarle tempestivamente al cliente finale. Per comunicare questi elementi il distributore deve fare ricorso a:

a) flussi di misura messi a disposizione dal SII;

b) una comunicazione tramite PEC ad un indirizzo creato appositamente per queste fattispecie, recante l’oggetto “Causa ostativa prescrizione” ed il riferimento normativo.

In questa comunicazione deve essere riportata una “rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative alla maturazione della prescrizione biennale”.


Delibera 603/2021/R/com: le soluzioni Trilance 

software Trilance sono nativamente compliant alla normativa di settore e, di conseguenza, sono già presenti le funzionalità necessarie per garantire il rispetto delle tempistiche definite dalla delibera 603/2021/R/com.


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