28/11/2024
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TIS | Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)
Il TIS o Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) è stato introdotto con la delibera ARG/elt 107/09 entrando in vigore il 1° agosto 2009.
Naturalmente, il testo ha subito delle modifiche nel corso degli anni, arrivando all’ultima versione valida dal 1° aprile 2024 definita da ARERA con:
- La delibera 142/2023/R/eel dove vengono toccati temi come l’EIN (energia elettrica immessa negativa) e l’inserimento in RCU delle informazioni relative al settlement;
- La delibera 362/2023/R/eel dove si definiscono le modalità di determinazione delle componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela destinato ai soli clienti vulnerabili;
- La delibera 600/2023/R/eel che va a modificare la precedente delibera.
TIS: i contenuti di massima del provvedimento
Nello specifico il provvedimento:
- Indica le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento su base oraria e le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento per fasce;
- Disciplina le modalità per l’espletamento da parte di Terna del settlement mensile;
- Definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria;
- Definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement e da rettifiche tardive apportate ai dati relativi all’energia immessa e prelevata;
- Definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici, di Terna e del SII.
TIS: caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione
Nel TITOLO III vengono definite le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento:
- su base oraria (articolo 3) ovvero punti di immissione e prelievo in AAT, AT o MT, punti di immissione e prelievo in BT dotati di misuratore 2G e punti di immissione e prelievo in BT dotati di misuratore orario o di misuratore 1G con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- per fasce (articolo 4) ovvero i punti di immissione e prelievo in BT dotati di misuratore 1G e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
Viene inoltre definito come quantificare l’energia elettrica immessa e prelevata nei punti di dispacciamento (articolo 5). Nei successivi due articoli, 6 e 7, si dà invece definizione di cosa si intende per area di riferimento e prelievo residuo di area.
TIS: settlement mensile
Il settlement mensile prevede
- L’aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi (Titolo III - SEZIONE 1);
- L’attribuzione su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di una quota del prelievo residuo di area (Titolo III - SEZIONE 2);
- La regolazione dei corrispettivi di dispacciamento (Titolo III - SEZIONE 3).
TIS: determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali
La determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali si articola in:
- Una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l’energia attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento e l’energia effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento (Titolo IV - SEZIONE 1);
- Una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l’energia elettrica attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento con riferimento al profilo convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria di cui all’Articolo 13 e l’energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento (Titolo IV - SEZIONE 2).
TIS: obblighi informativi
Il provvedimento nel TITOLO V definisce gli obblighi informativi a carico sei soggetti coinvolti. delle imprese distributrici, di Terna e del SII. Nello specifico definisce gli obblighi:
- Dei distributori (artt. 36, 37, 38);
- Del SII (art. 38bis);
- Di Terna (art. 39);
- Degli utenti del dispacciamento (art. 40).
Infine, il TIS definisce le modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi e loro validità temporale, le modalità di rettifica delle comunicazioni e le conseguenze dell’inottemperanza a tali obblighi.
TIS: determinazione delle partite economiche di conguaglio insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura
La determinazione delle partite economiche di conguaglio insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura si articola:
- In due sessioni di conguaglio per le rettifiche di settlement all’anno, con determinazione delle relative partite economiche (Titolo VII - SEZIONE 1);
- In una sessione di conguaglio per le rettifiche tardive all’anno, con determinazione delle relative partite economiche (Titolo VII - SEZIONE 2).
Riferimenti normativi
TIS Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)
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